Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione)
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: a. estratto dell’atto di nascita; b. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla pre- sentazione; c. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; d. attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; e. i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza. Il presidente procede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 12-sexies
(Disciplina dell’attività di mediatore). L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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