deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.
Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancel- liere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu tra- scritto per l’annotazione in calce all’atto. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello stato civile del co- mune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Art. 152-octies (Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando) Le modalità del collegamento da remoto previsto dall’articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. DAL 17 OTTOBRE 2024 Entreranno in vigore, invece, le modifiche in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: Art. 30. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 Art. 31. Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modifica - zioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 Art. 33. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Art. 34. Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
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