07. ASPETTI GENERALI
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non supe- riore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodot- to dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non su- peri venticinquemila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3. per le cause relative a rapporti tra pro- prietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissio-
Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non supe- riore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodot- to dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non su- peri ventimila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3. per le cause relative a rapporti tra pro- prietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissio-
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