ni di fumo o di calore, esalazioni, rumo- ri, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3. -bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
ni di fumo o di calore, esalazioni, rumo- ri, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3. -bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Breve commento I primi due commi dell’articolo 7 sono stati modificati per prevedere, in conformità alla delega, l’aumento di competenza del giudice di pace, secondo un criterio di valore. La com- petenza è elevata, per le cause relative a beni mobili, a quindicimila euro, e fino a venticin- quemila per le cause indicate nel secondo comma.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 37 (Difetto di giurisdizione)
Art. 37 (Difetto di giurisdizione) Il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario nei confronti della pubblica ammi- nistrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario nei confronti della pubblica ammi- nistrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il di- fetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d’uffi- cio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
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