Breve commento L’articolo 37 c.p.c. ha assunto, per effetto degli interventi della Corte regolatrice della giu- risdizione, un significato nuovo, improntato ai principi di economia processuale e di ra- gionevole durata del processo. Da un lato, la possibilità di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, con la conseguenza che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile se dedotto con specifico mo- tivo di gravame avverso il capo della pronuncia che, anche in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione. Dall’altro, il diritto vivente esclude che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario e sia rimasto soccombente nel merito, possa esercitare uno ius poenitendi sulla giurisdizione, sollevando con l’impugnazione l’auto-eccezione di difetto di giurisdizione. Dando attuazione al principio indicato nella legge delega, l’inter- vento di modifica intende adeguare la lettera della disposizione del codice alla sua reale portata. Per un verso, la riscrittura della disposizione modifica il primo comma dell’arti- colo 37, espungendo le parole «o dei giudici speciali». Si è così inteso restringere ai casi di difetto assoluto di giurisdizione la rilevabilità anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo del difetto di giurisdizione. Per altro verso, alle questioni di riparto di giuri- sdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali è dedicato il secondo comma. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d’ufficio. In sede di impugnazione, la discussione sulla giurisdizione è lasciata aperta quando vi sia un’eccezione in tal senso proposta con l’appello principale o con quello incidentale, con la conseguenza che il dibattito sulla rela- tiva questione non può riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l’eccezione sia solle- vata per la prima volta in sede di legittimità. Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è proponibile dall’attore per contestare la giurisdizione del giudice che ha adito: valendo il principio di autoresponsabilità, l’attore non ha il potere di sollevare, con l’atto di appello, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.
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