Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 40 (Connessione) Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessio- ne possono essere decise in un solo proces- so, il giudice fissa con ordinanza (alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi da- vanti a quello preventivamente adito. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la pri- ma udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa princi- pale o preventivamente proposta non con- sente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o suc- cessivamente riunite, debbono essere trat- tate e decise col rito ordinario, salva l’ap- plicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. Qualora le cause connesse siano assogget- tate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene deter- minata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore. Se la causa è stata trattata con un rito diver- so da quello divenuto applicabile ai sensi del
Art. 40 (Connessione) Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessio- ne possono essere decise in un solo proces- so, il giudice fissa con ordinanza (alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi da- vanti a quello preventivamente adito. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la pri- ma udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa princi- pale o preventivamente proposta non con- sente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono esse- re trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. In caso di connessio- ne ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo perio- do, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione. Qualora le cause connesse siano assogget- tate a differenti riti speciali debbono essere
171
Made with FlippingBook Online newsletter maker