Guida RiformaCivile

trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene deter- minata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore. Se la causa è stata trattata con un rito diver- so da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli ar- ticoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative do- mande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del sesto com- ma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pro- nunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale.

terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli ar- ticoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative do- mande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del sesto com- ma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pro- nunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale.

Breve commento Al terzo comma dell’articolo 40 c.p.c. è inserita la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli ar- ticoli 31, 32, 34, 35 e 36) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 del codice di procedura civile. L’intervento risponde alla finalità di operare un coordinamento fra l’eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia la- voristica e di locazione.

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