Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comuni- cazione della ordinanza che abbia pronun- ciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso pre- visto nell’articolo 43 secondo comma. L’a- desione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai can- cellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depo- sitare nella cancelleria il ricorso con i docu- menti necessari. Il regolamento d’ufficio è richiesto con or- dinanza dal giudice, il quale dispone la ri- messione del fascicolo d’ufficio alla cancel- leria della Corte di cassazione. Le parti, alle quali è notificato il ricor- so o comunicata l’ordinanza del giudice,
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comuni- cazione della ordinanza che abbia pronun- ciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso pre- visto nell’articolo 43 secondo comma. L’a- desione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. La parte che propone l’istanza deve depo- sitare il ricorso, con i documenti necessa- ri, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti. Il regolamento d’ufficio è richiesto con or- dinanza dal giudice, il quale dispone la ri- messione del fascicolo d’ufficio alla cancel- leria della Corte di cassazione. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, pos- sono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
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