Guida RiformaCivile

Breve commento Conseguentemente all’intervento operato sull’articolo 47 c.p.c., è stato modificato l’ar- ticolo 48 c.p.c., nel senso di prevedere che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice a quo copia del ricorso notificato o dell’ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 49 (Sentenza di regolamento di com- petenza) Il regolamento è pronunciato con ordinan- za in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previ- sto nell’articolo 47, ultimo comma. Con l’ordinanza la Corte di cassazione sta- tuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termi- ni affinché provvedano alla loro difesa.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 49 (Sentenza di regolamento di com- petenza) Il regolamento è pronunciato con ordinan- za in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previ- sto nell’articolo 47, ultimo comma. L’ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provve- dimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

Breve commento Si è novellato il primo comma dell’articolo 49 c.p.c., che in tema di regolamento di compe- tenza continuava a prevedere – con una disposizione da sempre disattesa – che la Corte di cassazione dovesse pronunciare sulle relative istanze, addirittura entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di memorie e scritti difensivi assegnato alle parti.

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