Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1. nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, sal- vo che sia altrimenti disposto; 2. nelle cause di opposizione, impugnazio- ne, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liqui- dazione coatta amministrativa; 3. nelle cause devolute alle sezioni specia- lizzate; 4. nelle cause di omologazione del concor- dato fallimentare e del concordato pre- ventivo; 5. nelle cause di impugnazione delle deli- berazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promos- se contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigen- ti preposti alla redazione dei documen- ti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e so- cietà cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6. nelle cause di impugnazione dei testamen- ti e di riduzione per lesione di legittima;
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1. nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, sal- vo che sia altrimenti disposto; 2. nelle cause di opposizione, impugnazio- ne, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liqui- dazione coatta amministrativa; 3. nelle cause devolute alle sezioni specia- lizzate; 4. nelle cause di omologazione del concor- dato fallimentare e del concordato pre- ventivo; 5. nelle cause di impugnazione delle deli- berazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promos- se contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigen- ti preposti alla redazione dei documen- ti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e so- cietà cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6. nelle cause di impugnazione dei testamen- ti e di riduzione per lesione di legittima;
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