7. nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. 7. -bis) nelle cause di cui all’articolo 140- bis del codice del consumo, di cui al de- creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizio- ne collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e se- guenti, salvo che sia altrimenti disposto.
7. nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. 7. -bis) nelle cause di cui all’articolo 140- bis del codice del consumo, di cui al de- creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tribunale giudica altresì in composizio- ne collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e se- guenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Breve commento L’articolo 50 bis c.p.c., che elenca le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, è stato modificato per attuare la previsione della legge delega, la quale impone la riduzione dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, limitando a tale organo i casi di “oggettiva complessità giuridica” e tenendo conto della “rilevanza econo- mico-sociale delle controversie”: si è proceduto all’abrogazione dei numeri 5 e 6 del primo comma, devolvendo quindi al giudice monocratico le cause di impugnazione delle delibe- razioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle so- cietà, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazio- ne e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
177
Made with FlippingBook Online newsletter maker