Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 78 (Curatore speciale) Se manca la persona a cui spetta la rappre- sentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapa- ce, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è con- flitto d’interessi col rappresentante. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico mi- nistero abbia chiesto la decadenza dalla re- sponsabilità genitoriale di entrambi i geni- tori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli arti- coli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel proce- dimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluder- ne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
Art. 78 (Curatore speciale) Se manca la persona a cui spetta la rappre- sentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapa- ce, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è con- flitto d’interessi col rappresentante. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1. con riguardo ai casi in cui il pubblico mi- nistero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3. nel caso in cui dai fatti emersi nel pro- cedimento venga alla luce una situazio- ne di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i geni- tori;
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