In ogni caso il giudice può nominare un cu- ratore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inade- guati a rappresentare gli interessi del mino- re; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.
4. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un cu- ratore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inade- guati a rappresentare gli interessi del mino- re; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.
Breve commento L’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integra- zione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche le disposizioni relative al curatore speciale del mino- re, introdotte dalla l. n. 206/2021 ai commi 30 e 31. In particolare, dunque, l’abrogazione dell’articolo 78, terzo e quarto comma, c.p.c., e dell’articolo 80, terzo comma, c.p.c. è cor- relata alla trasposizione dei relativi contenuti nell’articolo 473-bis.8 c.p.c.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale) L’istanza per la nomina del curatore specia- le si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale) L’istanza per la nomina del curatore specia- le si propone al giudice di pace [, al pretore] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede. Il giudice, assunte le opportune informa- zioni e sentite possibilmente le persone in-
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