Guida RiformaCivile

Il giudice, assunte le opportune informa- zioni e sentite possibilmente le persone in- teressate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappre- sentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomi- na, ovvero con provvedimento non impu- gnabile adottato nel corso del giudizio, spe- cifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pub- blico ministero possono chiedere con istan- za motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decre- to non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

teressate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappre- sentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomi- na, ovvero con provvedimento non impu- gnabile adottato nel corso del giudizio, spe- cifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pub- blico ministero possono chiedere con istan- za motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decre- to non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Breve commento L’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integra- zione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche le disposizioni relative al curatore speciale del mino- re, introdotte dalla l. n. 206/2021 ai commi 30 e 31. In particolare, dunque, l’abrogazione dell’articolo 78, terzo e quarto comma, c.p.c., e dell’articolo 80, terzo comma, c.p.c. è cor- relata alla trasposizione dei relativi contenuti nell’articolo 473-bis.8 c.p.c.

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