Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 96 (Responsabilità aggravata) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarci- mento dei danni, che liquida, anche d’uffi- cio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del di- ritto per cui è stato eseguito un provvedi- mento cautelare, o trascritta domanda giu- diziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spe- se ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamen- te determinata.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 96 (Responsabilità aggravata) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarci- mento dei danni, che liquida, anche d’uffi- cio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del di- ritto per cui è stato eseguito un provvedi- mento cautelare, o trascritta domanda giu- diziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spe- se ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamen- te determinata Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la par- te al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non in- feriore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

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