Guida RiformaCivile

Breve commento L’articolo 101 c.p.c. è stato modificato, in virtù della necessità di operare il dovuto coordi- namento, come disposto dalla legge delega, fra le disposizioni vigenti anche non diretta- mente oggetto di specifico intervento delegato, per rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo “modulo” del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), così come – laddove occorra – se vi sia necessità di ripristinare “la parità delle armi” nel nuovo rito semplificato. È stato quindi inserito un nuovo periodo nel secondo comma che ribadisce il dovere del giudice di assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è deri- vata una lesione del diritto di difesa, adottare i provvedimenti opportuni.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 118 (Ordine d’ispezione di persone e di cose) Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono in- dispensabili per conoscere i fatti della cau- sa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza co- stringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di proce- dura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da que- sto rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 118 (Ordine d’ispezione di persone e di cose) Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono in- dispensabili per conoscere i fatti della cau- sa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza co- stringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di proce- dura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condan- na a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere ar- gomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.

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