Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 127 (Direzione dell’udienza) L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Nuovo Testo Dal 1° gennaio 2023, il terzo comma si si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Da tale data, inol - tre, la norma si applica anche per i proce - dimenti civili pendenti a tale data (Giudice di pace, Tribunale superiore acque pubbli - che). Art. 127 (Direzione dell’udienza) L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga median- te collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Breve commento È stato introdotto un nuovo terzo comma nell’articolo 127 c.p.c., rubricato “Direzione dell’udienza”), al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giu- dice può disporre che l’udienza si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’u- dienza in presenza. Il terzo comma dell’articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell’udienza a quest’ultimo attribuito dal medesimo articolo 127.

185

Made with FlippingBook Online newsletter maker