Guida RiformaCivile

Nuovo Testo Dal 1° gennaio 2023, la nuova disposizione si applica ai procedimenti civili pendenti da - vanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione. Da tale data, inoltre, la nuova disposizione si applica anche per i procedimenti civili pendenti a tale data (Giudi - ce di pace, Tribunale superiore acque pubbliche). Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distan- za può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni pri- ma dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’im- portanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati. Breve commento Al fine di prevenire dubbi interpretativi, la disposizione precisa che l’udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche per l’udienza pubblica È inoltre prevista la possibilità che sia disposta udienza mista, ovvero in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. Nuovo Testo Dal 1° gennaio 2023, la nuova disposizione si applica ai procedimenti civili pendenti da - vanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione. Da tale data, inoltre, la nuova disposizione si applica anche per i procedimenti civili pendenti a tale data (Giudi - ce di pace, Tribunale superiore acque pubbliche).

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