Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 137 (Notificazioni) Le notificazioni, quando non è disposto al- trimenti sono eseguite dall’ufficiale giudi- ziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notifica- zione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è co- stituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giu- diziario invia l’atto notificato anche attra- verso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere esegui- ta in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario con- segna o deposita la copia dell’atto da noti- ficare in busta che provvede a sigillare e su

Art. 137 (Notificazioni) Le notificazioni, quando non è disposto al- trimenti sono eseguite dall’ufficiale giudi- ziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al de- stinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è co- stituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giu- diziario invia l’atto notificato anche attra- verso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere esegui- ta in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario con- segna o deposita la copia dell’atto da noti- ficare in busta che provvede a sigillare e su

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