cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effet- tuate con biglietto di cancelleria ai sensi de- gli articoli 133 e 136.
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effet- tuate con biglietto di cancelleria ai sensi de- gli articoli 133 e 136. L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazio- ne su richiesta dell’avvocato se quest’ul- timo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con al- tra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non impu- tabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.
Breve commento Più in particolare, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 137 c.p.c. per introdurre espressamente le notifiche effettuate dall’avvocato, in coordinamento con le altre modifi- che di seguito descritte. Sono stati introdotti due nuovi commi sesto e settimo all’articolo 137 c.p.c., per dare atto, da un lato, dalla disciplina in materia di notifiche eseguite dall’av- vocato (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) e, dall’altro, per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.
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