Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell’arti- colo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destina- tario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario conse- gna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il por- tiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sotto- scrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudizia- rio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abi- tualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comu- ne di residenza, la notificazione si fa nel co- mune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quan- to è possibile le disposizioni precedenti.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell’arti- colo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destina- tario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario conse- gna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il por- tiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vi- cino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’iden- tità, e dà notizia al destinatario dell’avve- nuta notificazione dell’atto, a mezzo di let- tera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bor- do di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza,

191

Made with FlippingBook Online newsletter maker