la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Breve commento Sopprimendo la firma del portiere o del vicino del destinatario, si dematerializza il flusso di ritorno al richiedente della copia dell’atto notificato e si semplifica l’attività notificatoria dell’ufficiale giudiziario, riducendo la quantità di carta che deve produrre e trasportare con sé quando si reca sui luoghi di notifica e consentendogli di redigere una relata di notifica in via esclusivamente telematica. A norma vigente, infatti, poiché non si può prevedere se il ricevente sia munito di firma digitale, né si può imporre che se la procuri, l’ufficiale giudiziario, che debba procedere a consegna a mani di copia cartacea, deve sempre portare con sé anche una ulteriore copia cartacea sulla quale il ricevente, eventualmente diverso dal destinatario, possa apporre firma autografa. La copia cartacea firmata deve essere poi materialmente restituita al richiedente, che la deve conservare.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere ese- guite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secon- do comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il desti- natario, nel momento in cui è generata la
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