ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ul- tima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifica- zione si intende perfezionata per il destina- tario alle ore 7.
Breve commento L’intervento aggiunge due commi all’articolo 147 c.p.c., al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in ma- teria civile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Si è previ- sto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mat- tino del giorno successivo, alle ore 7).
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica) Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estra- zione di copia informatica del documento cartaceo.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 149-bis. (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall’uffi- ciale giudiziario ) L’ufficiale giudiziario esegue la notifica- zione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia
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