Se procede ai sensi del primo comma, l’uf- ficiale giudiziario trasmette copia informa- tica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elen- chi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel mo- mento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di po- sta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su do- cumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Mini- stero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento carta- ceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissio- ne e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudi- ziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
informatica del documento cartaceo, quan- do il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elet- tronico di recapito certificato qualificato ri- sultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3- bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se procede ai sensi del primo comma, l’uf- ficiale giudiziario trasmette copia informa- tica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elen- chi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel mo- mento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di po- sta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su do- cumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Mini- stero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento carta- ceo sono allegate, con le modalità previste
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