dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissio- ne e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudi- ziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Breve commento La disposizione attua la delega sull’implementazione del processo civile telematico dispo- nendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che sem- plifica anche l’introduzione del processo esecutivo.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 163 (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al prin- cipio dell’anno giudiziario, con decreto ap- provato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 163 (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al prin- cipio dell’anno giudiziario, con decreto ap- provato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
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