Guida RiformaCivile

designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss..

ni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinan- zi al giudice designato ai sensi dell’ar- ticolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leg- gi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

Breve commento In forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dalla legge de- lega, il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell’atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell’udienza, doven- dosi consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum. Per la medesima finalità di coordinamento è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previ- sti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183. Per analogo intento di coordinamento e con l’obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo è stato infine inserito un nuovo n. 3-bis nel terzo comma,

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