per agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-bis c.p.c.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 163 bis (termini a comparire)
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 163 bis (termini a comparire)
Tra il giorno della notificazione della cita- zione e quello dell’udienza di comparizio- ne debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocin- quanta giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizio- ne il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce all’atto ori- ginale e delle copie della citazione, abbre- viare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall’attore ecce- de il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della sca- denza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre os- servata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presi- dente.
Tra il giorno della notificazione della cita- zione e quello dell’udienza di comparizio- ne debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocin- quanta giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizio- ne il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce all’atto origi- nale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo com- ma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre os- servata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presi- dente. In questo caso i termini di cui all’artico- lo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.
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