Breve commento L’articolo 163-bis c.p.c. reca al primo comma una modifica che estende il termine a compa- rire a centoventi giorni prima dell’udienza di trattazione: tale intervento, in ossequio della legge delega, ha l’obiettivo di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antece- dentemente all’udienza di prima comparizione, assicurando tempi congrui per l’elabora- zione delle memorie integrative di cui al nuovo articolo 171-ter, e così ivi consentire la pie- na definizione del thema decidendum ac probandum prima dell’udienza di cui all’articolo 183. E’ stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’atto- re (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 165), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 164 (Nullità della citazione)
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 164 (Nullità della citazione)
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’u- dienza di comparizione, se è stato assegna- to un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’av- vertimento previsto dal numero 7) dell’ar- ticolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudi- zio, il giudice, rilevata la nullità della cita- zione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effet- ti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’u- dienza di comparizione, se è stato assegna- to un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’av- vertimento previsto dal numero 7) dell’ar- ticolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudi- zio, il giudice, rilevata la nullità della cita- zione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effet- ti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
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