Guida RiformaCivile

notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estin- gue a norma dell’articolo 307, comma terzo. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effet- ti sostanziali e processuali di cui al secon- do comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del com- ma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze ma- turate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 e si applica l’articolo 167.

notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estin- gue a norma dell’articolo 307, comma terzo. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effet- ti sostanziali e processuali di cui al secon- do comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ov- vero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del com- ma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze ma- turate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secon- do comma dell’articolo 171-bis e si applica l’articolo 167.

Breve commento L’articolo 164 c.p.c. è stato modificato solo all’ultimo comma, sempre in forza della neces- sità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dall’unico articolo della legge de- lega: poiché è stato introdotto un momento, antecedente all’udienza, nell’ambito del quale

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