Guida RiformaCivile

Breve commento Dal primo comma dell’articolo 165 c.p.c. è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 163-bis), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’u- dienza di cui all’articolo 183. In chiusura dell’articolo è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell’attore, costui debba indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 166 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi con- sentiti dalla legge, almeno venti giorni pri- ma dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163- bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’artico- lo 168- bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i do- cumenti che offre in comunicazione.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 166 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi con- sentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la com- parsa di cui all’articolo 167 con la copia del- la citazione notificata, la procura e i docu- menti che offre in comunicazione.

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