Breve commento L’articolo 166 c.p.c. contiene alcune modifiche rispetto all’attuale formulazione. A tal fine, è stato in primo luogo previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta (e non più venti) giorni pri- ma dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, e ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, che prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti. E’ poi stato espunto che la costituzione possa avvenire almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, perché quest’ultima norma è stata abroga- ta, essendo stato il relativo contenuto trasferito nel nuovo articolo 171-bis, terzo comma, c.p.c., che prevede che il giudice possa comunque differire l’udienza sino a quarantacinque giorni e, come precisato nella stessa norma, i termini per le memorie di cui all’articolo 171- ter decorrono in tal caso a ritroso dalla nuova udienza che viene fissata dal giudice.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 167 (Comparsa di risposta)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 167 (Comparsa di risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fonda- mento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le even- tuali domande riconvenzionali e le ecce- zioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prenden- do posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunica- zione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le even- tuali domande riconvenzionali e le ecce- zioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta
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