Guida RiformaCivile

parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tri- bunali divisi in più sezioni il presidente as- segna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizio- ne il giudice istruttore designato non tie- ne udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immedia- tamente successiva tenuta dal giudice desi- gnato. Il giudice istruttore può differire, con de- creto da emettere entro cinque giorni dal- la presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di qua- rantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tri- bunali divisi in più sezioni il presidente as- segna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizio- ne il giudice istruttore designato non tie- ne udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immedia- tamente successiva tenuta dal giudice desi- gnato. Il giudice istruttore può differire, con de- creto da emettere entro cinque giorni dal- la presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di qua- rantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Breve commento L’articolo 168-bis contiene la disciplina della designazione del giudice istruttore, adattan- dola alla complessiva digitalizzazione del disegno riformatore della legge delega, preve- dendo che, formato un fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta senza indugio al presi- dente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono

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