comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. E’ stato soppresso l’inciso per cui la designazione del giudice istruttore debba avvenire “con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo”, e l’ulteriore inciso per cui subito dopo la designazione del giu- dice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, e su quello del giudice istruttore “e gli trasmette il fascicolo”, per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico. E’ stato infine soppresso l’ultimo comma, per il quale “Il giudi- ce istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”, in quanto la disposizione è stata trasfusa nell’articolo 171-bis c.p.c.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 171. (Ritardata costituzione delle parti) Se nessuna delle parti si costituisce nei ter- mini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il ter- mine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con or- dinanza del giudice istruttore, salva la di- sposizione dell’articolo 291.
Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti) Se nessuna delle parti si costituisce nei ter- mini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il ter- mine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167. La parte che non si costituisce entro il ter- mine di cui all’articolo 166 è dichiarata con- tumace con ordinanza del giudice istrutto- re, salva la disposizione dell’articolo 291.
206
Made with FlippingBook Online newsletter maker