Guida RiformaCivile

Breve commento L’articolo 171, che disciplina la ritardata costituzione delle parti, è stato oggetto di inter- venti di mero coordinamento. Nel secondo comma si è infatti eliminato l’inciso che con- sente, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, alla controparte di costituirsi successivamente “fino alla prima udienza”, in quanto per con- sentire le verifiche preliminari del giudice anteriormente all’udienza e alla fissazione dei termini per le memorie di cui all’art. 171-ter, il termine per la costituzione del convenuto deve essere necessariamente fissato in quello tempestivo di cui all’art. 166 c.p.c.; il tutto te- nendo peraltro conto anche della previsione di cui all’articolo 291 c.p.c. Nulla vieta, in ogni caso, al convenuto di costituirsi anche successivamente, ma nella consapevolezza di dover accettare il processo in statu et terminis, ferme restando le decadenze ormai maturate, e salve naturalmente le ipotesi di possibile rimessione in termini. Per analoghe ragioni il terzo comma contiene a sua volta una modifica formale, con la soppressione dell’inciso “neppure entro tale termine” e la sostituzione dell’inciso “entro il termine di cui all’art. 166”, a precisare che dopo tale termine la parte è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (la verifica è tra quelle preliminari di cui all’art. 171-bis c.p.c.).

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 171-bis (Verifiche preliminari) Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trat- tazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussisten- za dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 ter. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter.

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