Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
Breve commento L’articolo 171-bis rappresenta una norma quadro nel quadro della nuova fase introdutti- va, e disciplina le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima dell’udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell’attore, all’udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procede- re alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all’udienza stessa. Nel rispetto della finalità perseguita dalla delega si è pertanto ritenuto che, scaduto il termine di cui all’art. 166 per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore abbia comunque a proce- dere entro un termine ravvicinato (i successivi quindici giorni) a tutte le verifiche d’ufficio che, nel loro insieme, sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.
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