Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 183. (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) All’udienza fissata per la prima compari- zione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronun- cia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, se- condo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell’art. 185. Nell’udienza di trattazione ovvero in quel- la eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti neces- sari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l’attore può propor- re le domande e le eccezioni che sono con- seguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) All’udienza fissata per la prima comparizio- ne e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma. Salva l’applicazione dell’art. 187, il giudi- ce, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell’art. 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazio- ne a norma dell’art. 185. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione del- la causa in decisione, indicando gli incom- benti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo pe- riodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
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