dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le ecce- zioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1. un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle do- mande, delle eccezioni e delle conclu- sioni già proposte; 2. un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conse- guenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3. un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giu- dice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ri- tenuti ammissibili e rilevanti. Se prov- vede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d’uffi- cio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedur- re, entro un termine perentorio assegna- to dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessa- ri in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine
Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un ter- mine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai pri- mi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimen- ti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del terzo comma ulti- mo periodo.
212
Made with FlippingBook Online newsletter maker