Guida RiformaCivile

perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del set- timo comma. Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interroga- torio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le dispo- sizioni di cui al terzo comma.

Breve commento L’articolo 183 c.p.c. è stato modificato per dare attuazione alle previsioni contenute nella legge delega, dove si prevede che nella prima udienza le parti debbano comparire personal- mente e la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sia valutabile ai sensi dell’art. 116, secondo comma. Il secondo comma prevede che, salvo che non trovi applicazione l’ar- ticolo 187, il giudice provveda, quando formulata, sull’istanza dell’attore di essere autoriz- zato a chiamare in causa un terzo. L’accoglimento di tale richiesta comporta a fissazione di una nuova udienza ex articolo 183, i controlli preliminari di cui all’articolo 171-bis e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all’articolo 171-ter. Il terzo com- ma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e chieda i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e proceda così al tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell’art. 185. Il richiamo espresso di tale disposizione è finalizzato a consentire alle parti, ove lo ritengano, di farsi rappresentare per tale adempimento. Il quarto comma prevede che, alla stessa udienza, il giudice provveda sulle istanze istruttorie predisponendo il ca- lendario del processo e fissando l’udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni. Tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, si prevede che il calendario delle udienze successive contenga una precisa programmazione, sino alla data dell’udienza di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. È prevista la facoltà di riservare la decisione sui mezzi di pro- va, ma l’ordinanza emanata fuori udienza deve essere pronunciata entro i successivi trenta giorni. Si prevede infine che, quando vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, come nella disciplina attuale, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma.

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