Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 183-bis Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudi- ce nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione pro- batoria, può disporre, previo contradditto- rio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proce- da a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compre- si i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine pe- rentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzio- ni documentali e termine perentorio di ul- teriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contrari.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione) All’udienza di trattazione il giudice, valuta- ta la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricor- rono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281- decies, dispone con ordi- nanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281- duodecies.

Breve commento L’articolo 183-bis c.p.c. ha subito modifiche dovute alla nuova configurazione del rito sem- plificato di cognizione, come conformato dalla legge delega. Si prevede che all’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la pro- secuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, se- sto e settimo dell’art. 281-duodecies, ovvero le disposizioni compatibili con tale passaggio.

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