Guida RiformaCivile

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 183-ter ( Ordinanza di accoglimento della domanda ) Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudi- ce, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della contro- parte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’ar- ticolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, defini- sce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata. Breve commento Il nuovo articolo 183-ter (attuativo della lettera o)) disciplina l’“ordinanza di accoglimento della domanda” e prevede che, limitatamente alle controversie di competenza del tribuna- le aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, nel corso del solo giudizio di primo grado e su istanza di parte, possa pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda e così de- finire il giudizio in tale udienza. Il presupposto per la pronuncia di questo provvedimento provvisorio è configurato dal raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della doman- da e dalla valutazione giudiziale di manifesta infondatezza delle difese del convenuto. E’ specificato inoltre che in caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte, avendo l’ordinanza natura e scopo completa- mente definitorio del giudizio. La disposizione prevede, poi, che il provvedimento in que- stione sia provvisoriamente esecutivo e sia reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., e non sia comunque idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 c.c. né la sua autorità sia invocabile in altri processi. La norma è strutturata in modo tale da escludere che, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il giudizio abbia a proseguire,

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