essendo deputata a soddisfare l’eventuale interesse della parte istante di munirsi celer- mente di un titolo immediatamente spendibile in via esecutiva, nella consapevolezza che la pronuncia non sia idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata. In questo senso, tra l’altro, deve leggersi il carattere di provvisorietà che, in base alla delega, è riconosciuto all’ordinanza in oggetto.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 183-quater ( Ordinanza di rigetto della domanda ) Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’or- dine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presup- posti ricorrano per tutte. L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’artico- lo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, defi- nisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata. Breve commento il nuovo articolo 183-quater prevede che, già all’esito dell’udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, possa pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall’attore quando la stessa sia manifesta-
216
Made with FlippingBook Online newsletter maker