Guida RiformaCivile

tamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell’atto di citazione previsti al com- ma 3, nn. 3) e 4) dell’articolo 163 c.p.c. e la nullità non è stata sanata, o se, emesso l’ordi- ne di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma. Con riferimento alla lettera q) si è ritenuto di non modificare l’articolo 164, mantenendo in prima battuta la sanabilità dei vizi dell’atto di citazione sopra indicati, ritenendo che il legislatore non si sia espressamente spinto sino ad abrogare tale possibilità di sanatoria. E’ specificato inoltre che in caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presup- posti ricorrono per tutte, avendo l’ordinanza natura e scopo completamente definitorio del giudizio. Come per l’ordinanza di accoglimento, anche nel caso di specie si prevede che soltanto l’ordinanza che accolga l’istanza (e dunque rigetti la domanda) possa essere reclamata ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c. e non abbia valore di giudicato né possa essere fatta valere in altri procedimenti. Anche in questo caso, dunque, la non idoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata dà conto del carattere di provvisorietà che, in base alla delega, è riconosciuto all’ordinanza in oggetto.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 184. (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) Nell’udienza fissata con l’ordinanza pre- vista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 184. (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) Nell’udienza fissata con l’ordinanza pre- vista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

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