Breve commento L’articolo 184 c.p.c. è stato abrogato in quanto non più compatibile con le nuove previsioni dell’articolo 183 che dispone che il giudice provveda in udienza sulle richieste istruttorie con facoltà di riservare ad un momento successivo fuori udienza la decisione sui mezzi di prova, ma l’ordinanza deve essere pronunciata entro i successivi trenta giorni.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 185. (Tentativo di conciliazione) Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizio- ne delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazio- ne. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quan- do è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il qua- le deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autentica- ta e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal di- fensore della parte. La mancata conoscen- za, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 185. (Tentativo di conciliazione) Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle libe- ramente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione perso- nale a norma dell’articolo 117. Quando è di- sposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pub- blico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conci- liare o transigere la controversia. Se la procura è conferi- ta con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustifica- to motivo, dei fatti della causa da parte del
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