procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Il tentativo di conciliazione può essere rin- novato in qualunque momento dell’istru- zione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione con- clusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
sensi del secondo comma dell’articolo 116. Il tentativo di conciliazione può essere rin- novato in qualunque momento dell’istru- zione, nel rispetto del calendario del pro- cesso. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione con- clusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Breve commento L’articolo 185 c.p.c. reca una lieve modifica per esigenze di coordinamento: è stato ribadito che tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, ma deve rispettare, nel suo complesso il calendario del processo.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della contro- versia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) Il giudice, fino al momento in cui fissa l’u- dienza di rimessione della causa in decisio- ne, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di que- stioni di facile e pronta soluzione di dirit- to, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costi- tuire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
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