Guida RiformaCivile

Breve commento L’articolo 185-bis c.p.c. ha subito un intervento di modifica per attuare quanto previsto dal criterio contenuto nella legge delega: la proposta transattiva o conciliativa può essere ora formulata dal giudice fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore) Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ri- mette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sor- gono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unita- mente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, nume- ro 4), i termini di cui all’articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimes- sione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 187. (Provvedimenti del giudice istruttore) Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ri- mette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sor- gono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unita- mente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimes- sione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

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