Guida RiformaCivile

Breve commento All’articolo 187 c.p.c. è stato solamente effettuata una modifica per allineare il rinvio alla opportuna previsione dell’articolo 183, ora confluita nel nuovo quarto comma e non più contenuta nel precedente ottavo comma (mezzi di prova disposti d’ufficio).

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 188. (Attività del giudice) Il giudice istruttore provvede all’assunzio- ne dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzio- ne, rimette le parti al collegio per la decisio- ne a norma dell’articolo seguente.

Art. 188 (Attività istruttoria del giudice) Il giudice istruttore, nel rispetto del calen- dario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.

Breve commento L’articolo 188 c.p.c. reca modifiche dettate da esigenze di coordinamento sia rispetto al cri- terio contenuto nella legge delega, in ossequio al quale è stato ribadito che anche le mo- dalità di assunzione dei mezzi di prova devono rispettare il calendario del processo, sia rispetto al generale obiettivo di operare il dovuto coordinamento fra le norme, inserendo quindi gli opportuni riferimenti all’articolo 189 (scambio di scritti conclusivi) e all’articolo 275 bis (discussione orale davanti al collegio).

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