Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 189. (Rimessione al collegio)

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 189 (Rimessione al collegio)

Il giudice istruttore, quando rimette la cau- sa al collegio, a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti in- troduttivi o a norma dell’art. 183. Le conclu- sioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’arti- colo 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tut- ta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

Il giudice istruttore, quando procede a nor- ma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini pe- rentori: 1. un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola preci- sazione delle conclusioni che le parti in- tendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 ter. Le con- clusioni di merito debbono essere inte- ramente formulate anche nei casi pre- visti dell’articolo 187, secondo e terzo comma. 2. un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3. un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica. 4. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo com- ma. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

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