Breve commento L’articolo 189 c.p.c. è stato modificato al fine di prevedere, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, che sia fissata un’udienza, detta di rimessione della causa al collegio per la decisione rispetto alla quale decorrono, a ritroso tre termini, rispet- tivamente per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica. Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti. In tal caso il giudice può immediatamente trattenere la causa in decisione. Tale modello di fase decisoria, in attuazione del medesimo principio di delega, è stato attuato anche per l’appello.
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie) Le comparse conclusionali debbono esse- re depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della cau- sa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 190. (Comparse conclusionali e memorie) Le comparse conclusionali debbono esse- re depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della cau- sa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Breve commento L’inserimento, nell’articolo 189 dei termini di deposito degli scritti difensivi finali ha com- portato infine l’abrogazione dell’articolo 190 c.p.c.
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