Guida RiformaCivile

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 191 (Nomina del consulente tecnico) Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con al- tra successiva ordinanza, nomina un con- sulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulen- te, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Breve commento Trattasi di modifica necessaria a seguito delle modifiche avvenute precedentemente.

Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 193. (Giuramento del consulente) All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importan- za delle funzioni che è chiamato ad adem- piere, e ne riceve il giuramento di bene e fe- delmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 193. (Giuramento del consulente) All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importan- za delle funzioni che è chiamato ad adem- piere, e ne riceve il giuramento di bene e fe- delmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

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