In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del con- sulente tecnico d’ufficio il giudice può as- segnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesi- mo provvedimento il giudice fissa i termi- ni previsti dall’articolo 195, terzo comma.
Breve commento La legge delega ha operato l’aggiunta di un secondo comma all’articolo 193 c.p.c., rubricato “Giuramento del consulente”, con il quale si prevede che in luogo della fissazione dell’u- dienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può as- segnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con fir- ma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo. È altresì specificato che con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’arti- colo 195, terzo comma, del codice (ovvero i termini per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite, per la trasmissione al consulente delle osservazioni delle parti e per il deposito in cancelleria della relazione.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispe- zione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 210. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispe- zione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o
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